Il Diaconato, don Giovanni Frausini. Formazione Permanente del Clero

Traditio Apostolica
Quando invece viene ordinato un diacono, sia scelto secondo
quanto è stato detto in precedenza; parimenti solo il vescovo
imponga le mani, come noi lo prescriviamo. Nell’ordinare un
diacono, solo il vescovo imponga le mani, per il motivo che [il
diacono] non è ordinato al sacerdozio, ma al servizio del
vescovo, per eseguire quanto sarà da lui comandato.
Infatti, non è partecipe del consiglio del clero, ma si prende cura
dell’amministrazione e indica al vescovo ciò che occorre, dato
che non riceve lo spirito comune del presbiterio di cui sono
partecipi i presbiteri, ma quello che gli è conferito sotto l’autorità
del vescovo.
Perciò soltanto il vescovo ordini il diacono. Sul
presbitero invece anche i presbiteri impongano le mani, a motivo
del comune e simile spirito del [loro] ufficio. Il presbitero infatti ha
solo il potere di [riceverlo], ma non ha il potere [di darlo].